Ai sensi dell’art. 16 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018) “non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative” come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc. Tuttavia lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi “le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad assicurare ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta della autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini”.

L'impiego del Volontariato di Protezione civile in tale ambito è stato definito con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012.

Per precisare l’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche è stata emanata la circolare prot. n. DPC/vsn/45427 del 6 agosto 2018 del Dipartimento della Protezione Civile (link al sito del Dipartimento della Protezione Civile). 

 

 

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