- L. 56/2014 - testo vigente
- Circolare n. 32/2014 - Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale
- Circolare n. 35/2014 - Modifiche alla L. 56/2014
Sono organi della Provincia:
a) il Presidente della Provincia;
b) il Consiglio provinciale;
c) l'Assemblea dei Sindaci.
a) il Presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia con voto diretto, libero e segreto, dura in carica quattro anni e decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. Il Presidente rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto dell’Ente. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il Vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità.
b) il Consiglio provinciale, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Provincia, dura in carica due anni ed è composto dal Presidente della Provincia e da sedici componenti. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia, ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. Adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.