Si informa che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, nella seduta del 7/6/11, ha emanato indirizzi operativi agli uffici per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/11.

In particolare l'art. 39 comma 5, modifica All. C del D.Lgs. n. 152/06, relativo alle Operazioni di recupero. Il nuovo allegato introduce delle note esplicative precedentemente non previste. 

In particolare la nota 7 relativa all'Operazione R12, recita “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11”.

La nuova disposizone di legge porta a definire la cernita o la selezione che peraltro comportano o possono comportare un cambio del codice C.E.R., come un'Operazione di recupero R12, e non essendo tale operazione espressamente contemplata dal D.M.A. 5/2/98 s.m.i., non può più essere svolta in procedura semplificata, ma dev'essere autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Ne consegue che le nuove comunicazioni presentate ai sensi del D.M.A. 5/2/98, e che prevedono la Messa in Riserva R 13 con selezione e cernita e/o altri trattamenti preliminari diversi dal semplice stoccaggio, non possono essere più accolte dalla Provincia. Tali operazioni dovranno conseguentemente essere svolte in impianti appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Le Ditte già iscritte nell'apposito registro potrebbero continuare ad operare secondo il Certificato di iscrizione rilasciato dalla Provincia, fino alla sua naturale scadenza o, modifica anche su richiesta della Ditta e/o per cause di forza maggiore.

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