Informazioni generali

Questa procedura è attivata allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere, quindi, successivamente sottoposto al procedimento di V.I.A. secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, lett. m del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Il giudizio finale non rappresenta, quindi, un'autorizzazione o un'approvazione del progetto, ma soltanto la valutazione sul fatto che questo necessiti o meno di una specifica procedura approfondita di Valutazione di Impatto Ambientale.
La procedura prevede l'informazione e la partecipazione dei cittadini tramite la pubblicazione della documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente e la possibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, di presentare proprie osservazioni.

Il progetto è sottoposto all'esame del Comitato Tecnico per la VIA che si esprime sulla eventuale necessità di V.I.A. .

La verifica di assoggettabilità a V.I.A. è effettuata per:

  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III (art. 6, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
  • i progetti elencati nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 6, comma 6, lett. d del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Si evidenzia che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, CON IL D.M. N. 52 DEL 30/03/2015, ha introdotto le "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME" con le quali sono stati introdotti, per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, ULTERIORI SOGLIE E CRITERI sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali del progetto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 152/06 e smi, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione (che sarebbero soggetti a V.A. a VIA), che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, sono soggetti direttamente alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

MONITORAGGIO (art. 28, D.Lgs. 152/06)

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 28 stabilisce che il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali prescritte con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o con il provvedimento di VIA.

A tal proposito il proponente trasmette alla Provincia il "Modulo per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali", con allegata la necessaria documentazione atta a dimostrare che quanto prescritto, con il provvedimento di valutazione ambientale, e' stato adempiuto.
La Provincia provvede alle opportune valutazioni e verifiche.

SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita’ e di valutazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.

Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modalità di pagamento

Pagamento degli oneri istruttori 
-  tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto, all’indirizzo mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, ricercando quale ente beneficiario la PROVINCIA DI PADOVA.

Ultimo aggiornamento:

25/03/2024

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Normativa

  • art. 19 del D.Lgs 152/2006
  • art. 8 L.R. 4/2016

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - valutazione impatto ambientale (Responsabile: Pettene Marco )

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento

Dirigente o funzionario responsabile

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale