Questa procedura è attivata allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere, quindi, successivamente sottoposto al procedimento di V.I.A. secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, lett. m del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Il giudizio finale non rappresenta, quindi, un'autorizzazione o un'approvazione del progetto, ma soltanto la valutazione sul fatto che questo necessiti o meno di una specifica procedura approfondita di Valutazione di Impatto Ambientale.
La procedura prevede l'informazione e la partecipazione dei cittadini tramite la pubblicazione della documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente e la possibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, di presentare proprie osservazioni.
Il progetto è sottoposto all'esame del Comitato Tecnico per la VIA che si esprime sulla eventuale necessità di V.I.A. .
La verifica di assoggettabilità a V.I.A. è effettuata per:
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III (art. 6, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- i progetti elencati nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 6, comma 6, lett. d del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Si evidenzia che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, CON IL D.M. N. 52 DEL 30/03/2015, ha introdotto le "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME" con le quali sono stati introdotti, per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, ULTERIORI SOGLIE E CRITERI sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali del progetto.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 152/06 e smi, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione (che sarebbero soggetti a V.A. a VIA), che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, sono soggetti direttamente alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.
MONITORAGGIO (art. 28, D.Lgs. 152/06)
Il D.Lgs. 152/06 all'art. 28 stabilisce che il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali prescritte con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o con il provvedimento di VIA.
A tal proposito il proponente trasmette alla Provincia il "Modulo per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali", con allegata la necessaria documentazione atta a dimostrare che quanto prescritto, con il provvedimento di valutazione ambientale, e' stato adempiuto.
La Provincia provvede alle opportune valutazioni e verifiche.
SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)
La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita’ e di valutazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.
Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.
Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.