• ACCESSO CIVICO ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. 97/2016
    E' il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati.
     
  • ACCESSO GENERALIZZATO ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. 97/2016
    E' il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
     
  • ACCESSO DOCUMENTALE ex  L. 241/1990
    E’ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
    Per esercitare il diritto l'interessato deve avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato e diritti di informazione (regolamento n. 94) approvato con D.C.P. del 24.9.2020 n. 13 (link alla pagina che raccoglie i regolamenti provinciali)

Aiutaci a migliorare!