La Valutazione di Incidenza (VINCA) rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., consente l'esame preventivo sulle interferenze di piani, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A) che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività delle incidenze negative a carico di questi habitat e/o specie di interesse comunitario. . Si configura come endoprocedimento all’interno delle procedure di approvazione /autorizzazione di P/P/P/I/A. Sul BUR n. 70 del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

Al Capo IV è riportata la disciplina della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e, al suo interno, definito il quadro delle competenze per l’esercizio delle relative funzioni.

Sul BUR n. 9 del 19 gennaio 2025 è stato pubblicato il REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 del 09/01/2025 - regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della L.R. 12/2024) il quale fornisce la disciplina in materia di VINCA per i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (di seguito P/P/P/I/A) non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito della rete Natura 2000 e la cui attuazione può comportare, singolarmente o congiuntamente, incidenze significative negative sullo stesso.

La procedura di VINCA rientra nei procedimenti di autorizzazione o approvazione di P/P/P/I/A. Pertanto, a partire dal 20 gennaio 2025, data di entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di VINCA, le domande di autorizzazione per P/P/P/I/A dovranno includere anche la documentazione relativa alla Valutazione d’incidenza ambientale, come previsto dalla L.R. 12/24 e dal relativo regolamento attuativo.

Come disposto dall’articolo 21, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2025 contestualmente cessa di avere efficacia la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017.
 

Nel BUR n. 26 del 21/02/2025 è pubblicato il seguente decreto con cui è integrata la modulistica da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA:

  • decreto del direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17.02.2025, ad oggetto “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”

Nell'ipotesi in cui il P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione in materia di VINCA, il Proponente è tenuto a presentare all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A, a corredo della relativa domanda, il modulo con cui si dà atto della sua localizzazione all’esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell’assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti ovvero della sua localizzazione all’interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica. Modulo PDF - Modulo versione editabile

Aiutaci a migliorare!