Informazioni generali

Utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici.

Il richiedente può essere: il produttore dei fanghi, l'agricoltore interessato, un soggetto intermediario tra produttore ed agricoltore.

Tempi

Tempi per l’evasione della pratica: 90 giorni.

L'autorizzazione ha validità 3 anni.

Documentazione da presentare

Al fine di ottenere l’autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.

Alla domanda dev’essere allegata la documentazione necessaria a definire, tra l’altro, le caratteristiche dei fanghi prodotti e dei processi di stabilizzazione, nonché degli eventuali condizionamenti cui sono sottoposti i fanghi.

Alla domanda (in carta semplice se il soggetto istante è un Ente pubblico, in carta legale se è un soggetto privato) devono essere pertanto allegati,

A) Relazione (per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento), con descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell’eventuale condizionamento dei fanghi, da cui risulti in particolare:
- origine dei reflui (nel caso di pubbliche fognature elencare le tipologie degli insediamenti allacciati, nel caso di insediamenti produttivi ad eccezione di quelli agroalimentari va descritto il ciclo lavorativo ed elencate le materie prime utilizzate);
- ubicazione e caratteristiche dell’impianto di depurazione;
- potenzialità (A.E.);
- autorizzazione all’esercizio e allo scarico;
- quantità annua di fanghi prodotti (tonnellate di tal quale e di s.s.);
- codici CER dei fanghi;
- processo di stabilizzazione dei fanghi;
- ubicazione e caratteristiche dell’impianto di stabilizzazione e descrizione del processo utilizzato;
- parametri di processo utilizzati per la stabilizzazione del fango (apporto di ossigeno, temperatura minima e tempo di mantenimento, durata, numero di rivoltamenti o miscelazioni, ecc.);
- potenzialità annua;
- condizionamento dei fanghi:
- descrizione delle operazioni di condizionamento;
- individuazione delle eventuali matrici o degli eventuali residui con cui si prevede la miscelazione;
- modalità di stoccaggio dei fanghi;
- tipologia dei mezzi di trasporto dall’impianto al sito di utilizzo e di distribuzione. Nel caso vengano utilizzati mezzi non autorizzati (agricoli) dovranno essere specificate le caratteristiche identificative ed i soggetti che effettuano tale operazione.

B) Descrizione della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare, in particolare il rapporto di prova comprendente i parametri elencati nella tabella B1/1 della Direttiva B del D.G.R.V. 2241/2005, nella quale vengono indicati anche i valori limite ammessi.
In funzione del processo produttivo di origine devono essere altresì analizzati ulteriori composti la cui presenza potrebbe rendere inidonei i fanghi.Nei rapporti di prova dei fanghi deve essere specificato che la procedura di campionamento ed i metodi di analisi sono conformi a quanto indicato nel D.Lgs. n. 99 del 1992, allegato IIB.

C) Perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi su mappa catastale, e su carta tecnica regionale (scala 1:5.000 o 1:10.000) con indicazione del foglio in cui ricade l’area; su quest’ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo ai sensi della D.G.R.V. 2241/05; andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile.

Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 1999 e successive modifiche, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica;

D) Relazione che attesti l’idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni stessi per i parametri indicati nella tabella B1/2 della Direttiva B del D.G.R.V. 2241/2005. Nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento ed i metodi di analisi sono conformi al D.M. 13 settembre 1999; in particolare, il verbale di campionamento dovrà essere redatto e presentato secondo il modello A del D.G.R.V. 2241/2005 e le operazioni di campionamento concordate con l’Osservatorio Suolo e Rifiuti dell’ARPAV. Il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato presso laboratori dell’ARPAV; l’onere delle operazioni di validazione eseguite da ARPAV (supervisione della campionatura ed analisi del 10% dei campioni) sono a carico del richiedente.
Nel caso di fanghi con un contenuto in sostanza secca minore del 10%, la relazione dovrà contenere uno studio idrogeologico dettagliato riferito ai terreni interessati dallo spandimento.

E) Piano di utilizzazione agronomica, dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando i quantitativi massimi ammissibili; il piano deve dare le indicazioni relative all’organizzazione del cantiere di lavoro per l’impiego dei fanghi, con particolare riguardo, ai macchinari necessari per la distribuzione in campo in rapporto allo stato fisico e ai volumi da distribuire, alle modalità di incorporazione nel terreno, al tipo di coltura, alle caratteristiche e alla giacitura dei terreni. Inoltre, devono essere determinati i volumi di stoccaggio necessari per un utilizzo corretto dei fanghi, nelle epoche più opportune. Devono essere altresì indicate le quantità di azoto, fosforo e potassio che verranno apportate con l’utilizzazione dei fanghi, nonché gli eventuali ulteriori apporti di concimazione minerale che, in relazione alle esigenze colturali, sono ritenuti necessari. In particolare, al fine di limitare il dilavamento dell’azoto va massimizzato l’utilizzo dello stesso da parte delle colture, ovvero l’efficienza dell’azoto (idonea scelta dei tempi di distribuzione, frazionamento della distribuzione stessa, limitazione delle dosi unitarie in rapporto alla pendenza, ecc.). Nell’elaborazione del piano di utilizzazione dei fanghi è raccomandato il rispetto dei principi e delle indicazioni contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), approvato con D.M. 19 aprile 1999. In ogni caso l’azoto apportato con i fanghi concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale. In particolare non devono essere superati i carichi stabiliti nell’allegato 7 del D. Lgs. 152/99 per quanto riguarda la protezione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il piano di utilizzazione agronomica deve essere redatto e sottoscritto da tecnici abilitati, iscritti all’albo professionale.

F) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

Per i dettagli si rinvia alla DGRV 2241/2005

Orari di apertura

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

18/04/2018

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Normativa

D.Lgs. 99/92 - L.R. 3/2000 - D.G.R.V. 2241/05 - DPR 59/13.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - spandimenti in agricoltura (Responsabile: Pettene Marco )

Responsabile del provvedimento

Dirigente o funzionario responsabile

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale