CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
Ai sensi dell'articolo 19 della L. 157/92 e dell'articolo 17 della L.R. 50/93 le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
Previo parere ISPRA, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani vengono attuati dalle Polizie provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.
Riferimenti normativi relativi ai Controlli sulla fauna selvatica
- Legge n°157/92 - Articolo 19 - Controllo della fauna selvatica
- Legge regionale 50/93 - Art. 17 - Controllo della fauna selvatica
- Decreto regionale n. 18 del 7/02/2020 - Proroga piani regionali nutrie e cinghiali
- Piano controllo corvidi 2021 - 2025
- Piano controllo cinghiali 2017 - 2020 (validità prorogata fino al 31/07/2021)
- Piano controllo nutrie 2021 - 2025
- Piano controllo volpi 2019 - 2022
- Piano controllo colombo di città 2021 - 2025
- Piano di controllo della volpe e del tasso per la prevenzione degli impatti sulle arginature di corsi d'acqua - 2018-2020
- Piano di controllo dell'istrice per la prevenzione delle arginature di corsi d'acqua pensili 2019-2021
- Decreto Regione Veneto n. 357 del 28.12.2020 "Proroga per un massimo di 6 mesi della vigenza, dell'efficacia e dell'operativita' dei Piani di controllo regionali e dei Piani di controllo delle Province e Citta' metropolitana di Venezia"
SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA
- Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale entro 24 ore dal ritrovamento al n. 049 8201940 (art. 5 della Legge Regionale n°50/93). Gli animali devono essere nel pieno possesso del segnalante alloggiati in un trasportino o in contenitore adeguato per dimensioni e aereazione.
- I pullus e/o piccoli nati di fauna selvatica non vanno assolutamente toccati e/o recuperati in quanto i genitori sicuramente ritornano per accudirli, diversamente rischierebbero di morire.
I pullus impiumati e reattivi, che abbandono il nido spontaneamente, anche se si lasciano catturare non devono essere prelevati. In caso di pericolo vanno sopostati a qualche metro di distanza in condizioni di sicurezza. - Non si effettuano recuperi della specie colombo. Per il recupero di tartarughe, bisce e serpenti rivolgersi ai Carabinieri Forestali sezione di Padova al numero 049/706464
IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI
La fauna selvatica, pur essendo patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni.
Se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla Regione sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento in quanto civilmente responsabile.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata del sito della Regione Veneto.