Informazioni generali

La Provincia autorizza in via generale alcune specifiche attività quali quelle dell’allegato 2 all’autorizzazione generale generica, gli impianti di frantumazione inerti, gli allevamenti effettuati in ambienti confinati, gli impianti di produzione calcestruzzi, gli impianti termici produttivi e civili di potenza termica superiore a determinate soglie e  gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso ai sensi dell’art. 272 della parte V del D.Lgs. 152/2006.

La richiesta di adesione è preventiva.

Possono inoltrare richiesta di adesione alle autorizzazioni generali solo le Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle autorizzazioni stesse; in mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria (artt. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006).

La Ditta è tenuta a rispettare:

  • - tutte le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzativi;
  • - le norme di legge, anche se non esplicitamente richiamate nell’autorizzazione.

La Provincia di Padova si avvale dell’ARPAV quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza.

Come

Il gestore degli stabilimenti che intendono avvalersi delle autorizzazioni generali devono presentare almeno 45 gg. prima dell’installazione o della modifica sostanziale domanda di adesione su modello predisposto dalla Provincia.

L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti necessari per poter aderire alle autorizzazioni generali e può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e programmi o norme previste dall’art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 o  in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

L’adesione si applica per un periodo di 15 anni, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali; almeno 45 gg. prima della scadenza di tale periodo il gestore deve presentare una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti richiesti.

3 - Linee Guida

(vedi  quanto già presente sul sito in precedenza)

4 - Avvertenze

Punto 1:

Non si può aderire alle autorizzazioni generali, ai sensi dell’art. 272 comma 4:

  • nel caso siano utilizzate nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360 Fd  si sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze o delle miscele.  Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzaione ai sensi dell'art. 269

Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275)

Punto 2:

Le Ditte che hanno aderito alle autorizzazioni di carattere generale  e che per effetto delle emissioni delle proprie attività sono oggetto di segnalazioni di inconvenienti ripetute e recenti verificate dagli organi di controllo devono presentare domanda per l’autorizzazione in procedura ordinaria.

Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275)

Punto 3:

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (di modifica della parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006):

  • sono state modificate alcune soglie di potenza termica nominale di impianti di combustione (produttivi) al di sopra delle quali devono essere presentate domande di autorizzazione/adesione. Sono inoltre stati individuati i medi impianti di combusione  e i medi impianti termici civili (vedi le definizioni nelle spiegazioni generali) che necessitano di autorizzazione/registrazione.

Punto 4:

In sede di compilazione delle richieste di adesione alle autorizzazioni generali le caselle, che indicano per che tipo di impianto vengono inoltrate le domande, devono essere utilizzate secondo le definizioni (nuovo impianto, modifica di impianto, impianto esistente, cambio di ragione sociale) riportate agli articoli 268 e 273-bis del D.Lgs. 152/2006 smi

Punto 5:

In caso di emissioni convogliate o di cui sia stato disposto il convogliamento, ciascun impianto  deve avere  un solo punto di emissione (fatto salvo quanto previsto  nei commi 6 e 7 dell’art. 270 del D.Lgs 152/2006). L’adeguamento  a tali disposizioni deve essere realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento  dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 281 o 272 del D.Lgs. 152/2006.

Punto 6:

In sede di presentazione dell’adesione ad una autorizzazione a carattere generale, la ditta, dove previsto dalla modulistica, DEVE OBBLIGATORIAMENTE riportare una data precisa di avvio dell’impianto, anche se presunta, successiva di almeno 45 giorni alla data di invio della comunicazione.

Visto che dalla data dichiarata di avvio dell’impianto iniziano a decorrere i 45 giorni utili alla presentazione delle analisi, la ditta è tenuta a comunicarne preventivamente eventuali posticipi.

Punto 7:

Gli stabilimenti che hanno aderito alle autorizzazioni a carattere generale non sono soggetti all’aggiornamento dei provvedimenti previsti dall’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per gli stabilimenti esistenti.

Gli impianti che aderiscono alla nuova autorizzazione generale impianti termici n. 11/EM/2019 devono effettuare il controllo analitico delle emissioni a camino ogni anno.

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

07/12/2023

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