Informazioni generali

Questa procedura comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto (art. 5, lett. b del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

La procedura prevede l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Sono previste la pubblicazione:

- nel sito web dell'autorità competente e nell'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, di un avviso di deposito progetto;

- sul sito web dell'autorità competente, della documentazione presentata e della data di presentazione al pubblico, secondo le modalità concordate con il Comune, dei contenuti dello studio di impatto ambientale da parte del proponente.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico le amministrazioni e i cittadini possono prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il progetto è sottoposto all'esame del Comitato Tecnico per la VIA che si esprime sull'impatto ambientale del progetto.

Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la procedura in oggetto comprende la procedura di Valutazione di Incidenza, disciplinata dalla DGRV n.1400/2017.

La VIA provinciale è effettuata per:

  • i progetti elencati nell'allegato III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  • i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
  • le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  • le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui all'allegato IV qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi (art. 6, comma 7, lett. a, b, d, e, f del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

MONITORAGGIO (art. 28, D.Lgs. 152/06)

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 28 stabilisce che il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali prescritte con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o con il provvedimento di VIA.

A tal proposito il proponente trasmette alla Provincia il "Modulo per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali", con allegata la necessaria documentazione atta a dimostrare che quanto prescritto, con il provvedimento di valutazione ambientale, e' stato adempiuto.
La Provincia provvede alle opportune valutazioni e verifiche.

SISTEMA SANZIONATORIO (art. 29, D.Lgs. 152/06)

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita’ e di valutazione, l’autorita’ competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:

  • a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  • b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
  • c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.

Le sanzioni in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA variano da 35.000 a 100.000 euro, nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA da 20.000 a 80.000 euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modalità di pagamento

Pagamento degli oneri istruttori 
-  tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto, all’indirizzo mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, ricercando quale ente beneficiario la PROVINCIA DI PADOVA.

Ultimo aggiornamento:

20/07/2023

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Normativa

  • art. 23 D.lgs 152/2006
  • D.G.R.V. n. 568/2018

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - valutazione impatto ambientale (Responsabile: Pettene Marco )

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale