Riferimenti - Responsabili di procedimento:
Autorizzazioni generali – Roberto Arcaro - tel. 049/8201836 - tel.segreteria 049/8201811/1888
Procedura ordinaria - Stefania Da Lio - tel. 049/8201825 – tel. segreteria 049/8201882
AIA – Roberto Arcaro - tel. 049/8201831 - tel.segreteria 049/8201811/1888
Spiegazioni generali - parte V Dlgs 152/2006 e s.m.i. - Emissioni in atmosfera
Ai sensi dell'art-269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Provincia all’interno della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Le Ditte hanno l'obbligo di:
- presentare domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti e per modifiche di stabilimenti esistenti ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 275 con procedura ordinaria
- comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 269 comma 8
- comunicare i cambiamenti di ragione sociale
Le Ditte hanno facolta' di:
- comunicare la presenza di impianti/attivita' ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1
- aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di Padova per particolari categorie di stabilimenti ai sensi dell'art. 272 comma 2
Chiarimenti:
1. ADEGUAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 273-bis
Medi impianti di combustione
Comma 5 - A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.
Comma 6 - Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dell’art. 273-bis il gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L’adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all’autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.
Comma 7 - Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.
MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Comma 1- Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all’autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.
Comma 2 - Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis.
Comma 8 - Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili ad un solo punto di emissione sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all’articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all’impianto più recente.
Comma 9 - L’adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma 5.
Comma 10 - Non costituiscono medi impianti di combustione:
a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nell’industria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.
2. LEGGE - AUTORIZZAZIONI
Gli obblighi di legge, nel caso specifico quelli contenuti nel D.Lgs. 152/06 e nelle sue successive modifiche ed integrazioni, devono essere rispettati sempre, anche se non esplicitamente citati come prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione che la Ditta possiede.
3. DURATA AUTORIZZAZIONI
- Le autorizzazioni in procedura ordinaria hanno validita' 15 anni. La domanda di RINNOVO per gli stabilimenti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- Le autorizzazioni a carattere generale hanno validità 15 anni.
Il rinnovo dell'adesione alle autorizzazioni a carattere generale (ACG) deve essere presentato almeno 45 giorni prima della scadenza.
AVVISO IN MERITO ALLE PROCEDURE DI VIA
PER IL RINNOVO:
Ai sensi dell’art. 13 della legge Regionale n. 4 del 18/02/2016, “le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna V.I.A. e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA”.
Pertanto, in occasione dell’invio della comunicazione di adesione ad una delle autorizzazioni a carattere generale, il gestore deve verificare preliminarmente se le attività svolte siano comprese o meno tra quelle riportate negli allegati III (V.I.A.) o IV (Verifica di Assoggettabilità) della Parte Seconda del D.Lgs. 1152/2006 smi., se vi rientrano e se all’epoca del rilascio non è stata effettuata alcuna procedura di V.I.A., perchè non previsto dalla legge vigente, deve effettuare la procedura di valutazione ambientale disposta dall’art. 13 della LR 4/2016 sopra richiamato. Le modalità di attuazione sono disposte dalla DGRV n. 1020 del 29/6/2016 e dalla DGRV n. 1979 del 6/12/2016.
Nel caso di necessità di espletamento della valutazione ambientale ai sensi dell’art. 13 della LR 4/2016, per garantire la continuità operativa dei diversi soggetti presenti nel territorio, è opportuno che tale pratica venga presentata agli uffici competenti un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.
Si chiarisce che l’art. 13 trova applicazione solo nel caso di rinnovi di autorizzazioni o concessioni, ma non nel caso di modifiche all’autorizzazione vigente connesse a modifiche gestionali o progettuali dell’opera. Per tali fattispecie, la necessità di procedura va valutata in ragione della riconducibilità della modifica in questione a quanto previsto dall’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 al punto 8 lett. t), ovvero in ragione ai potenziali impatti significativi e negativi eventualmente connessi alla modifica stessa, dovrà quindi effettuare la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/2006 smi.
La relazione che esclude la necessità di effettuare le procedure di valutazione ambientale o l’esito conclusivo della procedura di valutazione ambientale sopra richiamata deve essere allegata alla comunicazione di adesione all’A.C.G.
PER LE NUOVE ADESIONI
Nel caso di nuova adesione all’autorizzazione a carattere generale emanata dalla Provincia di Padova n. 6457/EM del 26/07/2012 per allevamenti effettuati in ambienti confinati oltre determinate soglie, il gestore deve verificare preliminarmente se rientrano in una delle procedure di V.I.A. e valutare anche la necessità di effettuare la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (art. 19 D.Lgs. 152/2006 smi), qualora l’allevamento non rispetti il rapporto peso vivo allevato/terreno disponibile richiamato alla lettera c), punto 1 – Agricoltura - dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 smi., integrato con il criterio di dimezzamento della soglia previsto dal D.M.A. 52/2015.
La relazione che esclude la necessità di effettuare le procedure di valutazione ambientale o l’esito conclusivo favorevole della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. deve essere allegata alla comunicazione di adesione all’A.C.G.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, che modificano anche l'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi alla prima adesione (non più di 10 anni). Di conseguenza coloro che hanno presentato domanda di adesione a una o più delle autorizzazioni generali predisposte dalla Provincia di Padova, che al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (19/12/2017) non erano scadute, si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza di 15 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione, senza alcun'altra formalità.
Si ribadisce, per quanto già contenuto nella norma vigente, che sulla durata dell'adesione all'autorizzazione generale non hanno effetto le adesioni relative alle modifiche dello stabilimento successivamente presentate.
Le domande di adesione concernenti la modifica della ragione sociale per subentro o voltura o le domande di adesione per rinnovo si considerano come prima domanda di adesione e quindi, a seguito della modifica legislativa, hanno una durata che è ora di 15 anni.
Le disposizioni riguardanti le adesioni alle autorizzazioni generali non si applicano nel caso siano utilizzate nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F,H360FD, H360Df e H360Fd.
Si sottolinea che nel caso di stabilimenti, che hanno presentato adesioni alle autorizzazioni generali la cui durata di 10 anni era scaduta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (19/12/2017) senza aver presentato domanda di rinnovo, non sono da considerare più legittimamente autorizzati e quindi ogni attività comportante emissioni in atmosfera non può più essere esercitata se non dopo la presentazione di una domanda di adesione come nuovo impianto e dopo che sia trascorso il periodo di tempo indicato per l'avvio (minimo 45 gg.).
4. CONFERENZA DI SERVIZIO
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria, la Provincia indice una Conferenza di Servizi istruttoria (non decisoria) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (se completa degli elementi fondamentali).
Tale Conferenza si svolge, di norma, in modalità asincrona, fatta salva la possibilità, per il responsabile del procedimento, di seguire altra modalità in determinati casi e se ritenuto opportuno, anche su richiesta delle altre Amministrazioni coinvolte.
La Provincia invita il Sindaco del Comune in cui ricade lo stabilimento ad esprimere il proprio parere "ambientale" in merito alla dita oggetto dell'autorizzazione ed a inviare il nulla osta acustico (ove previsto) quale titolo abilitativo ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. La Ditta e' tenuta a far pervenire al Comune copia della domanda di AUA e della valutazione di impatto acustico (se necessaria) al fine di permettere al Comune di esprimersi.
La Provincia invita inoltre il Comune e/o l’Ente Gestore della fognatura a trasmettere le autorizzazioni agli scarichi eventualmente richieste dalla ditta quali titoli abilitativi ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
5. CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI:
Ciascun impianto deve avere UN SOLO PUNTO di emissione
Solo in caso di impossibilita' tecnica ampliamente motivata puo' essere autorizzato un impianto con piu' punti di emissione. In tal caso i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, nel rispetto del comma 6 art. 270 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L'adeguamento alle succitate prescrizioni deve essere realizzato entro i 3 anni successivi al primo rinnovo, ovvero nel piu' breve tempo stabilito dall'autorizzazione.
In sede di autorizzazione la Provincia puo' considerare piu' impianti:
- con caratteristiche tecniche e costruttive simili
- aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
- localizzati nello stesso luogo
- destinati a specifiche attività tra loro identiche
come un unico impianto, disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (ai sensi dell'art. 270 comma 4).
6. EMISSIONI DIFFUSE
Tutte le emissioni convogliabili DEVONO essere convogliate
La Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili.
In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse, anche in mancanza del requisito di disponibilita' di cui all'art. 268 lett.aa) riferito alle migliori tecniche disponibili.
7. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 281 per stabilimenti ESISTENTI
Si ricorda che ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. i gestori degli stabilimenti autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 dovevano presentare una domanda di autorizzazione al fine di aggiornare il proprio provvedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro i termini di seguito indicati:
a) entro il 31/12/2011, gli stabilimenti anteriori al 1988
b) entro il 31/12/2013, gli stabilimenti autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2015, gli stabilimenti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;
Per gli stabilimenti che non hanno presentato la suddetta domanda nei termini sopra riportati l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è DECADUTA
________________ Avviso ________________
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e' stato modificato ed integrato con D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 (G.U. n. 186 dell'11/8/2010 - supplemento ordinario n. 184). Si avvisa che le versioni integrate del D.Lgs. 152/06 non risultano complete di tutte le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/10, e' quindi opportuno consultare quest'ultimo.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativamente alla parte V e' stato ulteriormente modificato ed integrato con D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 (G.U. n. 293 del 16/12/2017). Il suddetto Decreto Legislativo è vigente dal 19/12/2017.
Dal 28/08/2020 è vigente, inoltre, il Dlgs 30 luglio 2020 n. 102 riportante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 183/2017.
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