Informazioni generali
Autorizzazione a carattere “generale” - LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell’ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico.
Provvedimento n. 6787/EM/2022 del 19/04/2022 (prot prov.le nr. 24712 del 19/04/2022)
Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. i GESTORI degli stabilimenti in cui sono presenti LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell’ambito di STABILIMENTI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico (trattasi generalmente di depuratori pubblici).
Si definisce GESTORE la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii..
Possono inoltrare richiesta di adesione alle autorizzazioni generali solo i GESTORI di stabilimenti in possesso dei requisiti previsti dall’Autorizzazione; in mancanza di uno qualunque dei requisiti gli stessi sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria (artt. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006).
Il GESTORE è tenuto a rispettare: tutte le prescrizioni previste dal provvedimento autorizzativo e le norme di legge, anche se non esplicitamente richiamate nell’autorizzazione.
La Provincia di Padova si avvale dell’ARPAV quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza.
Sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti da linee di trattamento fanghi sia sotto forma di emissioni convogliate (presenza di camini con obbligo di controllo periodico), che in forma diffusa (senza obbligo di analisi periodiche) qualora non siano tecnicamente convogliabili ai sensi dell’art. 270 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
A) EMISSIONI CONVOGLIATE - TABELLA A CAMINI relativi a LINEA TRATTAMENTO FANGHI
CAMINO N. | Indicare se il camino è (*): N -nuovo E- esistente M-modificato |
PORTATA (Nmc/h) |
INQUINANTI |
(*) nel caso di richiesta di modifica di stabilimento indicare TUTTE le FASI e TUTTI i camini, anche quelle/i già autorizzati
B) EMISSIONI DIFFUSE - TABELLA B EMISSIONI DIFFUSE
In presenza di emissioni diffuse (ad es. provenienti da vasche aperte o in uscita dai biofiltri) verranno applicate apposite prescrizioni di contenimento come previsto dal comma 4 dell’art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dovranno essere barrati i trattamenti/fasi direttamente coinvolti (rif. prescrizioni di contenimento, per i diversi tipi di trattamento/fase, contenute nel parere favorevole espresso dalla CTPA nella riunione del 12/12/2012 con l’argomento n. 5 (prot. n. 22095 del 06/02/2013)
TRATTAMENTI |
FASE |
Misure di contenimento degli odori |
TUTTI |
TUTTE |
Le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale. Qualora il Gestore nell'esercizio della propria attività produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono essere limitati ai tempi necessari per lo svolgimento dell'attività. |
◊ MECCANICI |
◊ Disidratazione su letti di essiccamento (*) ◊ Ispessimento (a gravità, meccanico, per flottazione) ◊ Disidratazione meccanica (nastropressatura, filtropressatura, centrifugazione, filtrazione sotto vuoto) |
Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. a. Le apparecchiature devono essere sottoposte a lavaggio e manutenzione al fine di verificarne periodicamente lo stato Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà installare idonei dispositivi di aspirazione ed eventuale trattamento degli effluenti o in alternativa provvedere alla nebulizzazione di prodotti deodorizzanti. |
◊ BIOLOGICI |
◊ Digestione aerobica ◊ Digestione anaerobica |
Assicurare idonee condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto, portata d'aria insufflata, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. a. Assicurare idonee condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, mescolamento, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene b. Effettuare operazioni di verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe con periodicità almeno annuale, di cui deve essere tenuta registrazione |
◊ CHIMICO-FISICI |
◊ Trattamenti termici (es. essiccamento ad alta o a bassa temperatura, ossidazione a umido) ◊ Stabilizzazione chimica e disinfezione |
Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. Copertura, captazione e trattamento degli effluenti per la deodorizzazione. |
(*) Si raccomanda di utilizzare tale tipologia di manufatti solo in caso di emergenza ed esclusivamente con la funzione di disidratazione del fango
Tempi
La richiesta di adesione è PREVENTIVA.
Il gestore degli stabilimenti che intende avvalersi della presente autorizzazione generale deve presentare preventivamente (almeno 45 giorni prima dell’installazione) richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza all'ARPAV e al Comune ove è situato lo stabilimento, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Provincia di Padova (Allegato 1/TF all'autorizzazione generale per LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell’ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
Le autorizzazioni a carattere generale hanno VALIDITA’ 15 anni.
L’autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di 15 successivi all’adesione (cioè l’adesione vale 15 anni dalla data di presentazione della domanda); non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo (15 anni) il gestore presenta una domanda di rinnovo adesione all’autorizzazione generale vigente, completa della documentazione prevista dalla stessa.
In sede di presentazione/modifica dell’adesione all’autorizzazione a carattere generale, il GESTORE, dove previsto dalla modulistica, deve riportare una data precisa di avvio dell’impianto, anche se presunta, successiva di almeno 45 giorni alla data di invio della richiesta di adesione .
Visto che dalla data dichiarata di avvio dell’impianto iniziano a decorrere i 45 giorni utili alla presentazione delle analisi (previste in caso di emissioni convogliate) che dovranno essere inviate alla Provincia, il GESTORE è tenuto a comunicarne preventivamente eventuali posticipi.
Documentazione da presentare
Allegato 1/TF all'autorizzazione generale per LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell’ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
A chi rivolgersi
Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30
Contatti
Ultimo aggiornamento:
04/06/2024Normativa
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii
Ulteriori informazioni:
Non sarà possibile avvalersi dell’autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e/o dell’art. 275 in procedura normale e/o degli artt. 208 o 214 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. qualora nell'impianto/attività siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360d ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ed entro tre anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (entro il 19/12/2020) nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggette al divieto ivi previsto.