Ogni impresa che abbia presentato dichiarazione di subappalto in sede di gara, può richiedere autorizzazione al subappalto. Si rammenta che a norma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646: "Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto".
30 giorni o 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Si precisa che tali termini decorreranno esclusivamente a fronte della presentazione di un'istanza completa ovvero corredata da tutta la documentazione atta ad autocertificare il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a consentire l'attivazione delle relative verifiche da parte della stazione appaltante.
Marca da bollo di 16 euro
Il Responsabile corrisponde al RUP (Responsabile Unico di Progetto) secondo normativa di cui al codice dei contratti pubblici
Per i contratti d'appalto stipulati in regime di D. Lgs. n. 36/2023, la seguente documentazione (alla voce modulistica è possibile scaricare gli allegati da compilare):
Per i contratti stipulati in regime di D. Lgs. n. 50/16 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, la seguente documentazione, prodotta dall'impresa subappaltatrice (alla voce modulistica è possibile scaricare gli allegati da compilare):
Ricorso al TAR
Non sono state fatte indagini per la soddistazione utenti