Si ricorda che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 269 comma 7 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. hanno una durata di quindici anni e che “la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3”.

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono  presentate nei  termini, nelle more dell'adozione del provvedimento  di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo non  sono  presentate nei  termini, invece, nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, non potranno esercitare attività comportanti emissioni in atmosfera.

Si invitano perciò i gestori degli stabilimenti a verificare la data di scadenza delle proprie autorizzazioni in quanto chi continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito ai sensi dell’art. 279 comma 1 con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Si ricorda, inoltre, che a partire dal 13/06/2013, ai sensi del D.P.R. 59/2013, tutte le autorizzazioni ambientali sono soggette ad un'unica procedura autorizzatoria chiamata A.U.A. "Autorizzazione Unica Ambientale”.

Si invitano perciò i gestori a presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di riferimento del Comune in cui è insediato lo stabilimento interessato una domanda di A.U.A. utilizzando l'apposita modulistica.

L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà i titoli abilitativi riportati nel DPR 59/2013 (ad esempio nulla osta acustico, autorizzazione allo scarico….) perciò la Ditta dovrà allegare al modello di richiesta di A.U.A. la corretta documentazione specifica per le singole casistiche reperibile sul sito internet sopraindicato nonché copia dei singoli titoli abilitativi da sostituire.

La modulistica da utilizzare tassativamente per la relazione tecnica delle emissioni in atmosfera è reperibile sul sito www.provincia.pd.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua-0, opzione: C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegati alla domanda AUA_C_Emissioni in atmosfera) > stabilimenti NUOVI/soggetti a MODIFICHE SOSTANZIALI/ADEGUAMENTO normativo ai sensi del Dlgs 183/2017/RINNOVO.

Tale modulistica deve essere compilata correttamente ed in tutte le sue parti (compresa la prima pagina) secondo le istruzioni contenute nella modulistica stessa ed in generale nel sito internet sopraindicato, senza aggiungere dati e/o documenti non espressamente richiesti dalla stessa o da questa Amministrazione.

Si ricorda che, in alternativa e qualora ne abbiano i requisiti, le Ditte possono avvalersi delle Autorizzazioni a carattere generale adottate dalla Provincia di Padova ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per gli stabilimenti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V (Procedura semplificata).

In tal caso le Ditte dovranno presentare una richiesta di adesione all’Autorizzazione a carattere Generale utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile al link www.provincia.pd.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua-0) opzione: D) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si ricorda, infine, che le attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA, a seconda delle tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016 e delle DGRV n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979 del 06/12/2016. Pertanto queste attività, preliminarmente alla presentazione della domanda di rinnovo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, dovranno espletare la procedura di valutazione ambientale ai sensi dell’art. 13 della LR 4/2016, presentando apposita istanza come riportato nel sito web della Provincia.

03/02/2023