Informazioni generali

La Provincia autorizza in via generale alcune specifiche attività quali quelle dell’allegato 2 all’autorizzazione generale generica, gli impianti di frantumazione inerti, gli allevamenti effettuati in ambienti confinati, gli impianti di produzione calcestruzzi, gli impianti termici produttivi e civili di potenza termica superiore a determinate soglie e  gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso ai sensi dell’art. 272 della parte V del D.Lgs. 152/2006.

La richiesta di adesione è preventiva.

Possono inoltrare richiesta di adesione alle autorizzazioni generali solo le Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle autorizzazioni stesse; in mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria (artt. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006).

La Ditta è tenuta a rispettare:

  • - tutte le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzativi;
  • - le norme di legge, anche se non esplicitamente richiamate nell’autorizzazione.

La Provincia di Padova si avvale dell’ARPAV quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza.

Come

Il gestore degli stabilimenti che intendono avvalersi delle autorizzazioni generali devono presentare almeno 45 gg. prima dell’installazione o della modifica sostanziale domanda di adesione su modello predisposto dalla Provincia.

L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti necessari per poter aderire alle autorizzazioni generali e può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e programmi o norme previste dall’art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 o  in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

L’adesione si applica per un periodo di 10 anni, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali; almeno 45 gg. prima della scadenza di tale periodo il gestore deve presentare una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti richiesti.

3 - Linee Guida

(vedi  quanto già presente sul sito in precedenza)

4 - Avvertenze

Punto 1:

Non si può aderire alle autorizzazioni generali, ai sensi dell’art. 272 comma 4:

  • in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
  • nel caso siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275)

Punto 2:

Le Ditte che hanno aderito alle autorizzazioni di carattere generale  e che per effetto delle emissioni delle proprie attività sono oggetto di segnalazioni di inconvenienti ripetute e recenti verificate dagli organi di controllo devono presentare domanda per l’autorizzazione in procedura ordinaria.

Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275)

Punto 3:

In sede di compilazione delle richieste di adesione alle autorizzazioni generali le caselle che indicano per che tipo di impianto viene inoltrata la domanda devono essere utilizzate nel seguente modo:

  • nuovo impianto:

per gli impianti nuovi (ex art. 6 D.P.R. 203/88) o i trasferimenti (ex art. 15b D.P.R. 203/88)

  • modifica di impianto:

per la modifiche sostanziali di impianto (ex art. 15a D.P.R. 203/88) comprese le modifiche di convogliabilità; in tal caso deve essere barrata anche una delle 2 caselle seguenti

  • impianto esistente al 1988:

- per gli impianti che seppur esistenti all’88 non hanno mai presentato domanda di autorizzazione (autodenuncia),

- per gli impianti oggetto di modifica esistenti all’88 che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 ex D.P.R. 203/88

  • impianto esistente al 2006:

- per gli impianti oggetto di modifica, non esistenti nel 1988, ma che risultano autorizzati anteriormente al 29/04/2006

- impianti oggetto di modifica, anteriori all’88, la cui autorizzazione sia già stata aggiornata

Punto 4:

In caso di emissioni convogliate o di cui sia stato disposto il convogliamento, ciascun impianto  deve avere  un solo punto di emissione (fatto salvo quanto previsto  nei commi 6 e 7 dell’art. 270 del D.Lgs 152/2006). L’adeguamento  a tali disposizioni deve essere realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento  dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 281 o 272 del D.Lgs. 152/2006.

Punto 5:

In sede di presentazione dell’adesione ad una autorizzazione a carattere generale, la ditta, dove previsto dalla modulistica, DEVE OBBLIGATORIAMENTE riportare una data precisa di avvio dell’impianto, anche se presunta, successiva di almeno 45 giorni alla data di invio della comunicazione.

Visto che dalla data dichiarata di avvio dell’impianto iniziano a decorrere i 45 giorni utili alla presentazione delle analisi, la ditta è tenuta a comunicarne preventivamente eventuali posticipi.

Punto 6:

Gli stabilimenti che hanno aderito alle autorizzazioni a carattere generale non sono soggetti all’aggiornamento dei provvedimenti previsti dall’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per gli stabilimenti esistenti.

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

04/06/2024

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