Informazioni generali

Utilizzo in agricoltura di residui non pericolosi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

Il richiedente può essere: il produttore dei fanghi, l’agricoltore interessato, un soggetto intermediario tra produttore e agricoltore.  

Tempi

Tempi per l’evasione della pratica: 90 giorni.

L'autorizzazione ha validità 3 anni.

Documentazione da presentare

Al fine di ottenere l’autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi o altro materiale.
Nella domanda, redatta in carta semplice se il soggetto istante è un Ente pubblico, in carta legale se è un soggetto privato devono essere indicati :

A. relazione dettagliata della provenienza e dell’eventuale processo di trattamento dei residui, con riportato:

 1) tipologia e provenienza dei residui con indicato:

  •  processo produttivo da cui originano i residui;
  • provenienza dei residui;
  • ubicazione e caratteristiche dell’insediamento produttivo;
  • quantità annua di residui prodotti (tonnellate di tal quale e s.s.);
  • natura, composizione e caratteristiche dei residui da utilizzare
  • individuazione del loro codice CER.

2) eventuale processo di trattamento dei residui, con indicato:

  •  ubicazione e caratteristiche dell’impianto di trattamento e descrizione del processo utilizzato (nel caso di stabilizzazione devono essere descritti anche i parametri di processo utilizzati: apporto di ossigeno, temperatura minima e tempo di mantenimento, durata, numero di rivoltamenti o miscelazioni, ecc.);
  •  potenzialità annua;
  • altri materiali eventualmente utilizzati per la miscelazione.

3) modalità di stoccaggio dei residui;

4) Tipologia dei mezzi di trasporto dall’impianto al sito di utilizzo, e di distribuzione. Nel caso vengano utilizzati mezzi non autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 22/97, dovranno essere specificate le caratteristiche identificative del mezzo ed i soggetti che effettuano tale operazione.

Dovrà inoltre essere prodotto il rapporto di prova comprendente i parametri elencati nella tabella B2/1 del D.G.R.V. n. 2241/05 (nella quale vengono indicati anche i valori limite ammessi), nonché, in funzione del processo produttivo di origine, ulteriori composti la cui presenza potrebbe rendere inidonei all’utilizzo i residui.
Devono essere altresì valutati altri parametri in funzione dell’attività produttiva.
Nei rapporti di prova deve essere specificata la procedura di campionamento e i metodi di analisi, che devono essere comunque conformi alle metodiche ufficiali adottate.

B. perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i residui su mappa catastale e su carta tecnica regionale (scala 1:5000 o 1:10.000); su quest’ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto 11) del Cap. 2 del D.G.R.V. n. 2241/05; andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile.
Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 1999 e successive modifiche, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.

C. relazione che attesti l’idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni stessi per i parametri indicati nella tabella B2/2 del D.G.R.V. n. 2241/05. Nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento e i metodi di analisi sono conformi al D.M. 13 settembre 1999; in particolare, il verbale di campionamento dovrà essere redatto e presentato secondo il modello A del D.G.R.V. n. 2241/05 e le operazioni di campionamento concordate con l’Osservatorio Suolo e Rifiuti dell’ARPAV. Il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato presso laboratori dell’ARPAV, l’onere delle operazioni di validazione eseguite da ARPAV (supervisione della campionatura ed analisi del 10% dei campioni) sono a carico del richiedente.

D. piano di utilizzazione agronomica, dove vengono indicati i tempi e i quantitativi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali o di correzione dei terreni; il piano deve dare le indicazioni relative all’organizzazione del cantiere di lavoro per l’impiego dei residui, con particolare riguardo, ai macchinari necessari per la distribuzione in campo in rapporto allo stato fisico e ai volumi dei materiali da distribuire, alle modalità di incorporazione nel terreno, al tipo di coltura, alle caratteristiche ed alla giacitura dei terreni. Inoltre, devono essere determinati i volumi di stoccaggio necessari per un utilizzo corretto dei residui, nelle epoche più opportune. Devono essere altresì indicate le quantità di azoto, fosforo e potassio che verranno apportate con l’utilizzo dei residui, nonché gli eventuali ulteriori apporti di concimazione minerale che, in relazione alle esigenze colturali, sono ritenuti necessari. In particolare, al fine di limitare il dilavamento dell’azoto va massimizzato l’utilizzo dello stesso da parte delle colture, ovvero l’efficienza dell’azoto (idonea scelta dei tempi di distribuzione, frazionamento della distribuzione stessa, limitazione delle dosi unitarie in rapporto alla pendenza, ecc.). Nell’elaborazione del piano di utilizzazione dei residui è raccomandato il rispetto dei principi e delle indicazioni contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), approvato con D.M. 19.04.1999. In ogni caso l’azoto apportato con i residui concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale. In particolare non devono essere superati i carichi stabiliti nell’allegato 7 del D. Lgs. 152/99 per quanto riguarda la protezione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il piano di utilizzazione agronomica deve essere redatto e sottoscritto da tecnici abilitati, iscritti all’albo professionale.

E. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

Altri eventuali documenti utili ad una più completa definizione della pratica, potranno essere allegati dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda.

Per i dettagli si rinvia al DGRV 2241/05 Cap. 2

Orari di apertura

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/12/2022

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Normativa

D.Lgs. 99/92 - L.R. 3/2000- D.G.R.V. 2241/2005 - DPR 59/13

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Ambiente ecologia - spandimenti in agricoltura (Responsabile: Grandin Samuele)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento

Dirigente o funzionario responsabile

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale