Informazioni generali
Riferimenti
Responsabili del procedimento
Roberto Arcaro tel. 049/8201831 - tel segreteria 049/8201811/1888
Stefania Da Lio tel. 049/8201825 - tel segreteria 049/8201882
Le Ditte hanno l’obbligo di comunicare le variazioni del gestore (ovvero sia i cambiamenti di ragione sociale che i subentri ad altre ditte). Il provvedimento di autorizzazione è strettamente vincolato al gestore a cui è intestato. Pertanto chi esercita l’attività con ragione sociale diversa da quella riportata nel provvedimento deve comunicare tempestivamente la nuova ragione sociale al fine di regolarizzare la propria posizione.
Dal 28/08/2020 è vigente il Dlgs 30 luglio 2020 n. 102 riportante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 183/2017. Il suddetto decreto prevede, all’art. 1 comma 1 lettera b) punto 3), che la variazione del gestore dello stabilimento sia comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data.
Chi non effettua la suddetta comunicazione è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.
Il gestore, i cui impianti sono autorizzati alle emissioni in atmosfera mediante adesione alle Autorizzazioni a Carattere Generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) in caso di comunicazioni di cambio ragione sociale/subentro e richiesta di voltura, anche se non cambiano PARTITA IVA/CODICE FISCALE, deve comunicare tempestivamente, tramite SUAP, a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della:
- ragione sociale,
- denominazione sociale,
- forma giuridica,
- rappresentanza legale dello stabilimento o del gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti
utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale o subentro/voltura) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova: in questi casi non è necessario presentare una nuova richiesta di adesione alla presente autorizzazione.
Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dello stabilimento con cambio di Partita IVA/Codice Fiscale, ivi compreso il gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti (quest’ultima in caso di adesione all’Autorizzazione generale degli impianti termici n. 6801/EM), il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione all’Autorità competente tramite il SUAP, secondo quanto previsto al comma 11-bis dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale-subentro con voltura) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova, eventualmente accompagnato dalla modulistica attinente la richiesta di adesione all’Autorizzazione di riferimento.
In entrambi i casi, la Provincia di Padova acquisirà agli atti la variazione ed invierà una nota da conservare in allegato all’istanza iniziale di adesione all’Autorizzazione restando invariate tutte le prescrizioni in essa contenute e la durata dell’adesione continuerà a decorrere dall’adesione iniziale.
A chi rivolgersi
Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30