FAQ del Ministero dell'Ambiente - 9. Attivita' IPPC 2.6 precisazioni in merito alla determinazione del volume delle vasche di trattamento.
"Per il calcolo del volume delle vasche di trattamento da confrontare per il raggiungimento della soglia prevista di cui al punto 2.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/2005 (impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi eelettrolitici o chimici qualora le vasche utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc) e' appropriato fare riferimento a quanto riportato nella Circolare interpretativa in materia di IPPC del 13 luglio 2004.
Il Ministro dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, nella predetta Circolare, fornisce indicazioni specifiche in merito all'individuazione di quali vasche siano da considerare ai fini del calcolo di volume complessivo da confrontare con la soglia citata. In particolare, coerentemente con gli indirizzi sviluppati a livello comunitario, e' indicato che sono da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting.
Ai sensi della Circolare, pertanto, deve considerarsi che in generale gli altri processi tipicamente presenti negli impianti che svolgono attivita' 2.6 (quali bagni di sgrassaggio per via elettrolitica e non, il decapaggio, la neutralizzazione, l'attivazione ...) danno luogo ad alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico e che pertanto i relativi volumi sono da considerarsi nel calcolo del volume complessivo ai fini del confronto con il valore soglia di cui al punto 2.6 dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005 (ora allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Non rilevano a tal fine le eventuali considerazioni, ad esempio, in ordine alla significativita' degli effetti ambientali dell operazioni, sviluppate nelle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 59/2005, dal momento che tali linee guida hanno finalita' del tutto diverse dall'interpretazione del campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005.
Inoltre si precisa che e' coerente con quanto specificato, considerare il vojume delle vasche al netto dei franchi, ad esempio introdotti per motivi operativi di sicurezza, e quindi non fare riferimento al volume geometrico delle vasche ma piuttosto al volume effettivamente occupato dal bagno, a condizione che tale volume netto sia determinato senza ambiguita' e verificato in sede di controllo".
Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 14 novembre 2016 - Criteri sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014.