Riferimenti
Responsabile del procedimento
Autorizzazioni generali - Roberto Arcaro - tel. 049/8201831 - tel. segreteria 049/8201811
Procedura ordinaria - Stefania Da Lio - tel. 049/8201825 - tel. segreteria 049/8201882
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D.LGS. 152/2006 come modificato dal D.LGS. 128/2010
Sono sottoposti alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale dell'impianto superiore a 0,035 MW ed inferiore a 3 MW.
Gli impianti termici civili con potenza termica uguale o superiore a 3 MW sono sottoposti ad autorizzazione secondo le disposizioni del Titolo I ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con presentazione della domanda ed adeguamento nei tempi previsti dall’art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- Presentano domanda ai sensi dell’art. 269 ovvero dell’art. 272 commi 2 e 3 entro il 31/07/2012.
- Si adeguano alle disposizioni del Titolo I entro il 01/09/2013.
Gli impianti termici civili con potenza termica uguale o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW possono usufruire dell’autorizzazione generale presentando apposita adesione ed adeguandosi entro i tempi previsti dall’art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta impregiudicato che l’adesione all’autorizzazione generale è possibile solo nel caso in cui l’intero impianto abbia i requisiti per aderire alla suddetta autorizzazione, mentre se nello stabilimento (come definito dall’art. 268 comma 1 lettera h)) sono presenti sia attività che potrebbero usufruire dell’autorizzazione generale sia impianti sottoposti ad autorizzazione ordinaria, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 128/2010, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
TITOLO II della PARTE V del D.LGS. 152/2006 e s.m.i.
PRINCIPALI DEFINIZIONI
Impianto termico:
Impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo.
Impianto termico civile:
Impianto termico la cui produzione di calore é esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi” (art. 283 D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/2010).
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Generatore di calore:
qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Valore di soglia:
potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
Modifica dell'impianto:
qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Autorità competente:
l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. In provincia di Padova l’autorità competente è il Comune di Padova per il proprio territorio e la Provincia di Padova per tutti gli altri Comuni.
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Installatore:
il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto:
a) Il proprietario dell’impianto termico inteso come:
“chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori”
b) Terzo responsabile: in caso di delega del proprietario, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto termico civile sono affidati ad un terzo, il quale se ne assume la responsabilità; in tal caso per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
c) Occupante: nel caso di unità immobiliari non occupate dal proprietario, dotate di impianti termici individuali, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, per la durata dell’occupazione.
Attenzione:
Gli impianti termici con UTILIZZO MISTO (che vengono utilizzati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile), sono ora considerati impianti produttivi qualsiasi sia la percentuale di utilizzo, secondo la definizione di impianto termico civile modificata dal D.Lgs 128/2010.
OGGETTO
Sono sottoposti alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale dell'impianto superiore a 0,035 MW ed inferiore a 3 MW, mentre gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
N.B.: il Dlgs 128/2010 ha ampiamente modificato il Titolo II ed in particolare ha sostituito l’art. 284 e soppresso il modulo di denuncia ovvero l’allegato IX. Il Dlgs 128/2010 però contiene i commi sotto riportati:
32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.
36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.
ADEMPIMENTI
Si riportano per completa informazione gli artt. 284-290 al titolo II del Dlgs 152/06 aggiornato al Dlgs 128/10:
284. Installazione o modifica
(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.
285. Caratteristiche tecniche
(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 18, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
286. Valori limite di emissione
(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 19, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente decreto.
287. Abilitazione alla conduzione
(articolo così modificato dall'articolo 3, comma 20, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.
5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.
288. Controlli e sanzioni
(articolo così modificato dall'articolo 3, comma 21, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro:
a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2.
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582:
a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non è soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;
d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
289. Abrogazioni
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.
290. Disposizioni transitorie e finali
(articolo così modificato dall'articolo 3, comma 22, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. (soppresso)
2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria.
3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.