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Agevolazioni tariffarie: i beneficiari

Elenco beneficiari e requisiti per l’emissione della Tessera per le agevolazioni di viaggio
Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 19, art. 1 (modifica art. 30 L.R. 8/5/1985 n. 54).D.G.R. n. 1534 del 26.05.2004 modifica al D.G.R. n. 4765/96 e successive integrazioni.

PENSIONATI NON CONIUGATI O VEDOVI DI ETA’ SUPERIORE AI 60 ANNI (comma 3)
L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS (per il mese di gennaio 2010 = Euro 460,97) privi di altri redditi propri, non considerando il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988 o Euro 597,41 per i pensionati di età superiore ai 70 anni.

PENSIONATI CONIUGATI  DI ETA’ SUPERIORE AI 60 ANNI (comma 3)
L’agevolazione spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a due volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (13 volte l’importo mensile = a € 11.985,22 con riferimento al 2010), non considerando il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988 o Euro 15.532,66 per i pensionati di età superiore ai 70 anni.

INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP CON GRADO DI INVALIDITA’ NON INFERIORE AL 67% O EQUIPARATO (comma 3)

INVALIDI DEL LAVORO con grado di invalidita’ dal 67 al 79% (comma 3)

CIECHI CIVILI PARZIALI con residuo visivo non superiore a 1/10 (comma 5)

SORDOMUTI (comma 5)
L’agevolazione spetta ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l’indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni (per l’anno 2010 = € 17.977,83).

INVALIDI DI GUERRA fino alla 8^ categoria (comma 3)

INVALIDI PER SERVIZIO fino dalla 8^ categoria (comma 3)

INVALIDI PER LAVORO con grado di invalidita’ non inferiore all’80% (comma 3)

MINORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO prevista dall’articolo 1 della l. 18/1980 (comma 5)

MINORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI FREQUENZA prevista dall’art. 1 l. 289/1990 (comma 5)

MINORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ A FAVORE DEI CIECHI O DELL’INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE A FAVORE DEI SORDI PRELINGUALI prevista dagli artt. 3 e 4 l. 508/88 (comma 5)

ACCOMPAGNATORI DEI SUDDETTI MINORI HANDICAPPATI (comma 5)

ACCOMPAGNATORI DEGLI INVALIDI (di guerra o per servizio) E DEI CIECHI, TITOLARI DELL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (comma 10)
Categorie per le quali le agevolazioni di viaggio spettano indipendentemente dall’ammontare del trattamento economico.

NOTE:
L’ammontare dell’onere a carico dell’utente sarà pari al 20% del prezzo dell’abbonamento ordinario.
Per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio l’onere è pari al 5% dell’abbonamento ordinario.


INFORMAZIONI PRESSO IL CALL CENTER TELEFONICO 800 800 820 (chiamata gratuita)

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